Vade Mecum sulla canapa e la legge svizzera sugli stupefacenti
Coltivare et vendere della canapa in vista di consumarla non è in Svizzera, al contrario di quanto previsto all’estero, un infrazione alla legge sugli stupefacenti (LStup) in quanto essa tratta solo di stupefacenti e di nient’altro. Ordunque, la canapa non è un stupefacente, ma piùttosto una droga. Droghe e stupefacenti vengono giuridicamente interprettati come due cose ben distinte.
Cosa sono droga e stupefacenti ai sensi della legge LStup come viene spiegato qui di seguito.
La LStup essendo una legge che controlla la fabbricazione ed il commercio di specialità farmaceutiche (medicamenti), qualche precisione sulla terminologia utilizzata nella LStup s’impone per la buona comprensione della legge. In quanto legge sui rimedi medicali (Raccolta sistematica delle leggi federali, RS 812.121) la LStup fa uso di terminologie farmaceutiche e medicali della legislazione federale innerente alla Salute (RS 81); questa terminologia è d’obligho se si vuole veramente capire i sensi e il vero scopo della LfStup, evitando così errori di giudizio.
Che cos’è la "canapa" ? una "materia grezza" (di canapa), una "produzione" (o estratto), un "stupefacente" ai sensi della LStup e cos’è una "droga" ?
Una "droga" (dall’Ollandese ’droog’ =secco) è un medicamento naturale non soggetto a prescrizione medica, elaborato partendo da fiori, da piante o da radici seccate. L’anice, la camomilla, la canapa, il dragoncello, la menta, il tiglio per esempio sono delle droghe. Le droghe le più usitate si trovano sulla lista ufficiale delle droghe (lista E) dell’ufficio intercantonale di controllo dei medicinali (UICM) e vengono definite come segue: "Lénitivo ad azione benefica sulla salute, potendo essere venduto da tutti". Il "Chènevis" (=il seme di canapa) è ugualmente una droga; anche la canapa (vedi la definizione sopramenzionata) era menzionata nella lista E ma ne venne illegalmente scartata negli anni 70 dopo intervento dell’Ufficio federale della Sanità pubblica (UFSP). La produzione e il consumo di droghe, semi di canapa e canapa sono libere e la legge non impone nessuna restrizione; ognuno può dunque, in Svizzera, detenere delle droghe e farne l’uso volutone a volontà. Le droghe ufficiali sono però maggiormente perparate e vendute in drogherie.
Una droga non è un stupefacente, un stupefacente non è una droga !
Un stupefacente ai sensi della LStup (articoli 1, 8, 19, 19a, 19b) è obligatoriamente il risultato di una manipolazione, un prodotto che è una specialità farmaceutica, ossia una sostanza o una preparazione galenica (dal medico romano Galus= pronto al consumo). Le piante, le radici, i fiori seccati, la canapa, non sono per esempio dei prodotti galenici. La canapa non essendo una sostanza galenica, il suo consumo non rientra nei quadri della LStup.
NB: il termine "droga" viene soventemente utilizzato al posto dell’unico termine in rapporto con la LStup, quello di "stupefacente". Il giurista consciensoso evitera quest’errore in quanto il termine "droga" non esiste nella LStup (eccezione fatta: dal 1998 nell’art. 8 della LStup).
"La canapa indiana, chanvre, Hanfkraut" ai sensi della LStup (articolo 1, alinea 2, lettera a, ciffra 4 LStup) è la materia grezza che viene utilizzata dagli apotecari e dai droghieri per la produzione di estratti di canapa ad uso medicale. La LStup in quanto legge federale sulle specialità farmaceutiche trae la definizione della canapa da un altro testo della legislazione federale sulla salute, dalla farmacopea, anch’essa legge federale (RS 812.21). La canapa vi viene definita come segue: "Herba cannabis (canapa, chanvre, Hanfkraut)": "sommità fiorifere e fruttifere seccate della pianta femmina" (Farmacopea Helvetica, Editio Quinta, n°429). La definizione federale è d’uso obbligatorio per la lettura della LStup in materia di canapa. Il termine "canapa" non include, come lo dice erroneamente il Tribunale Federale (sentenza del Tribunale Federale, ATF, del 16.11.1994, non pubblicata), l’integralità della pianta, bensì unicamente le sommità fiorifere. L’integralità della pianta si chiama giuridicamente "pianta di canapa"’ (Hanfkrautplanze)( "Definizioni", articolo 1, alinea 1, lettera c, Convenzione unica del 1961 ; RS 1970, pagina 807).
La canapa è una pianta medicinale. Una droga medicinale è una materia prima vegetale (fiori, piante, radici) destinata alla produzione di specialità medicinali - così come la canapa in vista di produrne dell’estratto o della tintura (vedi art.1, al.2, let.a LfStup, titolo marginale [materie prime]), preparazioni iscritte sulla lista A UICM, ritirata illegalmente nel luglio 1998 su intervento dell’UFSP. È dunque soltanto nella sua qualità di droga medicinale che la canapa viene menzionata nella LStup e messa così sotto controllo statale. "Il papavero e la canapa sono stati aggiunti al gruppo A, [materie grezze] che riguarda le droghe" (messaggio del Consiglio Federale e l’Assemblea federale, FF 1951, pagina 854, ad (nuovo) articolo 2 LStup).
Essendo legalmente (Lista E, UICM) un medicamento naturale non sottoposto a prescrizione medica e venduto liberamente in tutti i commerci, una droga non potrebbe essere contemporaneamente un stupefacente, legalmente parlando. Gli stupefacenti sono delle specialità mediche vendute nelle farmacie, generalmente sotto prescrizione medica. Sono delle preparazioni e delle sostanze che creano dipendenza e che sono iscritte nella lista delgli stupefacenti (LStupO articolo 3, AS 812.121.1). Le droghe (fiori, erbe e radici) sono commercializzabili in drogheria e sono iscritte nella lista E delle droghe dell’UICM. Giuridicamente e farmacologicamente parlando, il consumo di canapa è un consumo di droghe e non di stupefacenti, percui non condannabile ai sensi della LStup, la quale riguarda solo gli stupefacenti.
Una "materia grezza" nel senso generale del termine, è una materia che non è destinata o non adeguata all’immediato consumo, ma che deve essere ancora trasformata in un prodotto finito consumabile (vedi anche l’art. 4 dell’ordonnanza sulle sostanze ecologicamente pericolose, RS 814.013: "Le materie grezze sono delle sostanze naturali, le sostanze sono dei prodotti finiti"). Questa definizione economica delle materie prime è applicabile alla LStup in quanto quest’ultima è una legge sul commercio (di stupefacenti). La canapa "materia grezza" ai sensi della legge (sotto titolo marginale dell’art. 1, al. 2, lettera a della LStup) non è tutta la canapa nel suo insieme, bensì unicamente e specificatamente la canapa coltivata o utilizzata nel scopo di produrne un estratto, una tintura, una preparazione di resina (alias "haschisch") oppure dell’olio di resina (confronto : i frutti sono materie prime per la produzione di alcool. I frutti da tavola invece non sono considerati come materie prime in quanto viene consumata direttamente senza nessuna produzione o lavorazione particolare). In effetti il consumo viene giuridicamente considerato come una destruzione.
Se la canapa non è materia grezza per la produzione d’estratto, di tintura, etc.., bensì materia grezza per la produzione di altri prodotti (té, alimenti) non viene considerata come merce controllata ed ancora meno dalla LStup (visto che le mele non sono materia grezza per la produzione d’alcool, non sono né controllate, né vietate).
La canapa diventa materia grezza alla sola condizione che venga coltivata od utilizzata nel scopo di produrne illicitamente dei stupefacenti (art. 8 e 9 della LStup) (i frutti sono proibiti solo se vongono utilizzati illicitamente per la produzione di alcool). Ecco perché nella "lista delle sostanza proibite" (LStupO-UFSP, appendice d; RS 812.121.2) non è la canapa in quanto tale, bensì "il cannabis (canapa) in previsione della preparazione di stupefacenti" che vi viene menzionato. Una produzione viene considerata illecita quando viene fatta a scopo non medicale. Il corpo medico (medici, dentisti, farmacisti) è autorizzato ad utilizzare estratti, tinture, etc, di canapa; La produzione di canapa che vi è destinata viene considerata come lecita (art. 9 LStup, sezione 2, professioni medicali).
Rimane interessante il consulto della versione italiana dell’articolo 1 della LStup, la quale parla di "canapa indiana" (art. 1 legge federale sugli stupefacenti). Il testo italiano riflette bene il fatto che è esplicitamente la canapa indiana ad essere la materia grezze che gli apotecari e drogisti usano per estrarne delle sostanze o elaborazioni di preparazioni terapeutiche e non la canapa indigena sativa (sativa, latino= semi, contadino), la quale non ha che un effetto debolmente tonico. Però all’articolo 8, alinea 1, lettera d della Lstup, sono tutti i tipi di canapa (Futura 77, Fedora 19, Felina 34, etc., sativa e indica - ATF del 16 novembre 1994, non pubblicato) che vengono colpiti dalla LStup dal momento che la loro coltivazione viene fatta in previsione di produrne estratti, tinture, etc, perchè diventano di fatto una ’materia grezza’ (idem articolo 19, ciffra 1, alinea 1 e 2 ss. LStup)(qualsiasi coltivazione di frutta in vista di produrne alcool viene colpita dalla legge).
La "produzione" ai sensi della LStup vuol dire estratto di canapa (vedi articolo 8 LStup: "la canapa in previsione di estrarne ("canapa per estrarne" "zur Gewinnung") dei stupefacenti": "S’intende con estrazione, l’operazione con la quale viene separato un stupefacente dalla sostanza o dal composto di cui ne fa parte", (art. 1 della Convenzione del 26 giugno 1936, Foglio Federale FF 1952, pagina 570): "La Convenzione unica rimpiazza tutt’altra convenzione sugli stupefacenti, (...) la Convenzione del 1936 rimane pertanto ancora oggi in vigore" (messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale, 20 marzo 1968 ; FF 1968, pagina 825)).
Finchè non c’è estrazione, ossia finchè non risulta essere un prodotto finito, non esiste produzione ai sensi della LStup. L’ottenimento di un leggero effetto tonico o sonnolente non è una "produzione" ("estratto") in quanto quest’ultimo essendo immateriale, non è né sostanza, né preparazione e non è il risultato di un estrazione.
NB: la produzione deve essere commerciale nel scopo di essere venduta, in quanto la LStup non riguarda l’uso privato sennò unicamente il commercio e la vendita di sostanze e di preparazioni medicinali (titolo della sezione 1, capitolo 2 LStup).
In effetti la LStup, al contrario della legge sugli alimenti, è una legge che regola il commercio e la vendita di merci destinate a terzi. La legge sugli alimenti non è applicabile alla produzione ed al consumo privato, ancora meno se questa produzione viene destinata ad un automedicazione (l’automedicazione è un diritto fondamentale supra legale che deriva dal diritto all’integrita corporale, art. 10, cif. 2 della nuova Costituzione federale).
Questo viene dedotto ugualmente dalla genesi della legge e da decisioni del Tribunale federale:
1924:
"È un diritto della Confederazione di legiferare sul commercio di stupefacenti’ (...) l’articolo 69 della Costituzione federale può essere utilizzato come base di redazione per una legge federale sul commercio di stupefacenti". (messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale, FF 1924, n°65, pagina 286ss.)
1951:
"Si vuole colpire il mercato illegale, il mercato nero" (Bollettino stenografico dell’Assemblea federale, 1951, pagina 627).
1974:
"Il caso di persone che si occupano del commercio viene trattato minuziosamente dal articolo 19 della LStup". (Bollettino stenografico dell’Assemblea federale, 1974, pagina 1435) e "solo il commercio viene punito" (consigliere federale Hürlimann, 1974, pagina 1458).
&:
"Le varie forme di commercio di cannabis sonno sottoposte alla legge sugli stupefacenti" (ATF 124 IV 44 E2b + 120 IV 256 E2a + 95 IV 179 E1). (a contrario : le forme non commerciali non sono sottoposte alla LStup)
La volontà del legislatore è chiaramente stabilita:
Se nessuna produzione di estratto, di tintura, etc... è prevista, non vi è controllo dello Stato: "non è previsto il controllo della coltivazione di canapa in quanto tale, né l’utilizzo della canapa a dei fini non in rapporto con la produzione di stupefacenti" (messaggio del Consiglio federale a l’Assembles federale del 9 aprile 1951 - FF 1951, pagina 867). Da qui la costatazione che qualsiasi altro utilizzo di canapa, non in rapporto con la produzione d’estratti, tinture, etc... - quale il suo consumo sotto forma di té - è libero.
Il termine "produzione" ai sensi della LStup - Che in sè è una legge sul commercio - deve essere interpretato nel senso commerciale ossia che per la produzione di una sostanza o di una preparazione è necessario disporre di un minimo di materia prima. Non si può pertanto produrre stupefacenti partendo da una sigaretta di canapa. Qualche grammo di canapa non bastano per la produzione d’estratti, di tinture, etc... (qualche albiccoche non bastano alla produzione dell’Abricotine).
È interessante costattare che la frase "in vista di produrne stupefacenti" era già stata proposta nel 1951 in una versione leggermente diversa, per essere inclusa nell’articolo 1 (nuovo) della LStup. In effetti, la proposta del Consiglio federale (FF 1951, pagina 872) era la seguente: "la canapa utilizzata per la produzione di sostanze o di preparazioni (...)" - (da confrontare con il testo attuale dell’articolo 1, alinea 2 lettera a, ciffra 2 LfStup: "La paglia di papavero utilizzata per la preparazione di sostanze o di preparazioni..."). Il legislatore scelse una versione semplificata, lasciandoci solo la parola "canapa". Date le numerose possibili applicazioni della canapa, era normale che la canapa controllata dalla LStup riguardava unicamente quella destinata alla produzione di "sostanze" o di "preparazioni" (Bollettino stenografico dell’assembles federale 1951, pagina 620 : "prima si diceva : "Canapa per la produzione di sostanze o di preparazioni", etc..., adesso si dice soltanto "canapa"). Più tardi, nel 1975, venne aggiunto il titolo marginale dell’articolo 1 LStup, "Materie grezze", ("Rohmaterial", "Matières premières"), per sottolineare il fatto che la canapa deve essere una materia grezza, condizione assolutamente necessaria per cadere nel controllo della LStup (Bollettino stenografico dell’Assemblea federale, 1974, pagina 1431 ad articolo 1 LStup).
L’articolo 8 LStup nella versione originale del 1951, non menzionava la canapa "in vista di produrne stupefacenti". Il divieto di quell’epoca riguadava unicamente la preparazione di (haschich) : "La messa a disposizione publica della resina dei peli giandolosi della canapa (haschich) è vietata" (RS 1952, pagina 243). La frase "canapa in vista di produrne stupefacenti" è stata aggiunta - in seguito alla ratificazione della Convenzione unica del 1961 - durante la revisione nel 1975 (messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1973, FF 1973, pagina 1317). La canapa materia grezza fu allora inserita nella lista delle materie vietate di produzione a fini illeciti, ossia non medicinali, per le fabriche, case di commercio e persone private (RS 812.121.2).
L’articolo 19, ciffra 1 della LStup non conteneva nel suo testo originale del 1951, la frase "colui che coltiva canapa in vista di produrne stupefacenti" (RS 1952, pagina 247). Quell’articolo è stato modificato durante la revisione del 1968, resa necessaria dopo la ratificazione della Convenzione unica del 1961 (messaggio del Consiglio federale, FF 1968, pagina 777), e gli venne aggiunta la seguente frase "colui che coltiva canapa in vista della produzione di stupefacenti" (RS 1970, pagina 11). In generale, gli "stupefacenti" sono sostanze adatte a produrre un effetto analgesico e sonniffero. Gli stupefacenti ai sensi della LStup sono sostanze e preparazioni con effetti analgesici e sonnifferi che creano dipendenza (tossicomanogeni). "S’intende per stupefacenti dei prodotti utilizzati abitualmente come medicamenti" (vedi la definizione dei stupefacenti nel messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale, FF 1932, pagina 524). Un medicamento è "una sostanza o una preparazione" (articolo 3 della legge sulla farmacopea, RS 812.21 ed articolo 1 bis del regolamento dell’UICM del 25 maggio 1972, RS 812.21), estratta durante un processo di fabbricazione. Ai sensi della LStup, una sostanza è dunque un prodotto farmaceutico fabbricato dall’uomo.
Le sostanze e preparazioni terapeutiche in forma galenica ("pronte all’uso", articolo 1 del regolamento dell’UICM ; RS 812.22), a base di canapa, prodotte dall’uomo sono le seguenti : "Estratto, tintura, preparazione di resina, olio di resina" (LStupO-UFSP, appendici a + d ; RS 812.121.2).
Il termine "canapa", ai sensi della LStup, indica le sommità fiorite della pianta di canapa. Le sommità fiorite (la canapa) non essendo né una sostanza, né una preparazione (preparazione: vedi articolo 1 della LStup), né sono state prodotte (bensi coltivate) e non si presentano nemmeno sotto forma galenica, queste (la canapa) non rispondono alla definizione legale - e farmacologica - dei stupefacenti e di conseguenza non possono essere considerate come stupefacenti ai sensi della LStup.
Se però un tipo di canapa viene coltivato o destinato alla produzione delle quattro specialità che vengono precisate nell’ordonnanza che accompagna la LStup, ossia: estratto, tintura, preparazione di resina, olio di resina (LStupO-UFSP, appendice a, RS 812.121.2), viene "considerato come un stupefacente" (art. 1 alinea 2 LStup), (i frutti destinati alla produzione d’alcool vengono considerati come alcool), ed è sottoposto allo stesso regime giuridico dei stupefacenti e di conseguenza anche all’articolo 19, ciffra 1, aline 2 LStup ("colui che senza diritto, fabbrica, estrae, trasforma, etc..."). Questa canapa non né è pertanto diventata una sostanza, né una preparazione ai sensi dell’articolo 1 alinea 1 LStup. La canapa dell’articolo 19, ciffra 1, alinea 2 LStup sarà sempre - ed obligatoriamente - una materia grezza. Un tipo di canapa che non è una materia grezza, che non è dunque destinata alla produzione d’estratto, di tintura, etc..., non è sottoposta al controllo della LStup, rispettivamente soggetta ad un divieto. Se non è destinata alla produzione di stupefacenti, la canapa è libera e le sue utilizzazioni non necessitano di nessuna autorizzazione.
L’utilizzo della canapa ad altri fini che la produzione d’estratti, tinture, etc..., ed il consumo diretto, per esempio sotto forma di té.
Dai testi e dai documenti risalta chiaramente la volontà del legislatore: solo la canapa considerata come materia grezza è sottoposta al controllo o al divieto previsto dalla LStup. La coltivazione, l’utilizzo ed il consumo diretto della droga canapa non necessitano di nessuna autorizzazione, sono liberi e non reprimevoli in virtù della LStup.
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Considerazioni:
Certi giudici di varie giuridizioni, pensano che la canapa, che di per sè non è un stupefacente, lo diventerebbe dal momento che viene consumata "in quanto stupefacente". Quest’argomento cade in quanto un prodotto è stupefacente o non l’ho è - ma non può esserlo una volta ed un pò più tardi non esserlo più - tutto questo senza nemmeno aver subito una minima trasformazione. Un prodotto che né farmacologicamente, né giuridicamente, né in nessun altro modo è un stupefacente, non potrebbe diventarne uno per il semplice fatto che lo si consumi. La canapa in quanto tale non è un stupefacente ma una droga. Il consumo di una droga non essendo una infrazione alla Lstup, la quale riguarda solo ed esclusivamente gli stupefacenti, non è penalizzabile in virtù della LStup. Se si volesse vietare il consumo diretto di canapa, la legge dovrebbe vietare la pianta di canapa in quanto tale, come né è il caso all’estero.
"Ogni cittadino dovrebbe poter leggere la legge senza aver ricorso ad un dizionario di lingue" (Revisione LStup, Bollettino stenografico dell’Assemblea federale, 1951, pagina 334).
Questi ultimi tempi sono apparsi certi nuovi termini ed espressioni relative alla canapa, quale la "Betäubungsmittelfähigkeit" (capacità ad essere un stupefacente) e la "Betäubungsmitteltauglichkeit" (attitudine a servire da stupefacente). Questi termini inesistenti nella LStup portano a confusione ed il bravo giurista li evitera. Il significato che gli si può attribuire è che la canapa in oggetto può servire da materia grezza per la produzzione d’estratti, tinture, preparazioni di resina, olio di resina. Ordunque quest’attitudine non è l’appanaggio di alcune varietà di canapa ma di tutte le varietà, inclusi i tipi ibridi Fedora 19, Felina 34, Kompolti, etc... (ATF del 16 novembre 1994). Al limite si può intendere per "Betäubungsmittelfähigkeit" e "Betäubungsmitteltauglichkeit" l’effetto che il consumo di canapa provoca sull’organismo del consumatore ma non si tratta ancora dell’estrazione ai sensi previsti dalla legge, in quanto quest’effetto è immateriale in quanto non ’estratto’ e non è dunque, né una sostanza, né una preparazione, quello che un stupefacente deve obligatoriamente essere ai sensi della legge.
Si è posta la domanda di sapere se il consumo diretto della canapa medicinale "materia grezza considerata come stupefacente", è un consumo di stupefacenti ai sensi della LStup.
La risposta è nò, bensì che questa canapa viene "considerata come stupefacente" (art. 1, al. 2LStup), non è pertanto diventata un stupefacente, bensì è e rimane una droga medicinale. ll consumo di droghe non è regolamentato dalla LStup sennò dalla lista E dell’UICM, la quale non prevede nessuna restrizione nell’uso e nel consumo di droghe.
Inoltre la LStup non dice che la canapa è un stupefacente, bensì una sostanza o una preparazione galenica (art. 1, alinea 1 LStup), ma viene semplicemente considerata come ("appartengono", "gehören zu") stupefacente (art. 1, alinea 2 LStup) se viene destinata alla produzione d’estratti, tinture, preparazioni di resina o olio. L’espressione legale "canapa per estrarne stupefacenti" o "canapa per produrne stupefacenti" significa, semanticamente parlando, che la canapa di per sé non è un stupefacente, ma che possono esserne estratti dei stupefacenti.
Il principio attivo della canapa non è, come si dice da poco tempo, il tetrahydrocannabinol (THC), bensì la resina : "il principio attivo è la resina dei peli giandolosi della canapa" (art. 1, al. 2, lettera b LStup).
Nel 1951 durante il periodo d’addozione della LStup, il THC non era ancora conosciuto. È solo qualche anno dopo la sua scoperta (1964) e la sua sintesi (1968) che la sostanza THC fu iscritta nella LStupO dell’UFSP. Solo il THC di sintesi è menzionato nella LstupO dell’UFSP : in effetti non si può estrarre THC dalla canapa in quanto questa non ne produce (la canapa seccata può contenerne in modo naturale ed in quantità infinitesimali, inferiori al 0,1%). La pianta di canapa non contiene dunque di per sè del THC, ma ci si trovano invece delgi acidi che possono eventualmente, sotto l’effetto di un forte calore, trasformarsi parzialmente in THC:
Questi acidi non possono essere assimilati giuridicamente o chimicamente al THC. Diffatti i tassi di THC annunciati dai vari istituti sono errate, in quanto questi tassi non sono stati trovati sulla canapa stessa, bensì su uan altera res, ossia una preparazione di canapa: i laboratori hanno trattato la canapa con un solvente, l’hanno riscaldata a delle temperature oscillanti dai 150° ai 250° Celsius producendo così una decarboxylazione degli acidi innattivi, il che provoca l’apparizione di molecole di THC nella preparazione. Vi è dunque stata preparazione in modo che i risultati delle analisi cosi condotte inducano in errore oltre ad essere giuridicamente falsi in quanto il tasso del THC trovato nella preparazione non corrisponda al tasso effettivamente contenuto nella pianta (mutatis mutandis: si prende un frutto, lo si lascia fermentare, lo si distilla ed il C2H2OH (formula chimica dell’alcool) cosi ottenuto servirebbe a comprovare che il frutto stesso contenga del C2H2OH).
Per questi motivi la LStup non conosce né THC, né tasso o percentuale di THC. Nella Lstup non viene fatta menzione dei differenti tipi di canapa che sarebbero: "la canapa industriale che contiene meno del 0,5% di THC" e "la canapa per droghe contenente più del 0,5% di THC". Questi tassi ed espressioni, ancora sconosciute ai giuristi e botanici qualche anno fa, non hanno né base giuridica, né giustificazione farmaceutica e provengono unicamente da raccomandazioni fatte dagli uffici federali della polizia (UFP), della sanità pubblica (UFSP) e dell’agricoltura (UFAG). "Le raccomandazioni rappresentano in principio le opinioni pubblicate dagli uffici federali sull’interpretazione dei testi di legge in vigore, sono create per ottenere un armonizazione dei protocolli in uso nelle varie amministrazioni. Una qualificazione penale va ricercata altrove". (ATF, ASA 66 (97/98), pagina 316 ff). L’applicazione della LStup non può basarsi su queste norme estranee alla Lstup, che sono il THC, il suo tasso o la sua percentuale.
Questa qualificazione può essere fatta nel quadro della legge federale sulle denrate alimentari (LDAI) ? La risposta è nò, in quanto la LDAI "non è applicabile alle sostanze e prodotti sottoposti alla legislazione sui medicamenti" (art. 2, par. 4, lettera b, LDAI). Ordunque il THC è già sottoposto alla legislazione sui medicamenti perchè qualificato in quanto sostanza allucinogena, viene menzionato nell’ordonnaza dell’UFSP sui stupefacenti e sulle sostanze psycotropiche (Ostup-OFSP), ordonnanza legata alla LStup, ed anch’essa parte della legislazione federale sui medicamenti (sostanze terapeutiche, serum, vaccini, stupefacenti)(RS 812.1). Non è dunque possibile alla LDAI pronunciarsi validamente sul THC, ancora meno di procedere alla qualificazione di una mercanzia o di una sostanza in quanto stupefacente, qualificazione riservata esclusivamente alla LStup.
Riassunto:
Se la canapa - indipendentemente dalla sua specie - non è materia grezza, non è sottoposta alla legge sugli stupefacenti. Ne deduciamo che il consumatore diretto di canapa, droghe, non può essere penalmente perseguibile, in applicazione alla LStup riservata esclusivamente ai stupefacenti.
Note finali:
"Il legislatore ha l’obbligo, quando crea normative, di prendere appoggio su dei principi scientificamente dimostrati, oltre a fare uso di concetti che siano chiari e inequivocabili" (Codice delle obligazioni, Hans Giger).
Tempo fà , quando si trattava di stupefacenti che portavano ad una dipendenza, si parlava "d’industrie di alcaloidi, di fabbricazione e commercio d’alcaloidi" (Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale, Foglio federale 1924, pagina 197 - Foglio federale 1932, pagina 523). In effetti gli alcaloidi erano sinonimi di sostanze che creano una dipendenza.
Nel 1951, il legislatore credeva in buona fede che la sostanza attiva della canapa ("La resina dei peli giandolosi della canapa" articolo 1, aline 2, lettera b, ciffra 3, LStup) era un alcaloide1 con effetti similari a quelli della morfina (eroina) e della cocaina.
Poco meno di vent’anni fà il Tribunale Federale scriveva: "La marijuana contiene un alcaloide stupefacente, il cannabinol". (ATF 95, IV, pagina 179).
1) Alcaloide n.m.: composto organico azotato e basico tratto da un vegetale (nome numerico). La morfina e la quinina sono degli alcaloidi - Larousse
Quest’affermazione risulta falsa in quanto la canapa non contiene alcaloidi e non fà parte del gruppo di piante alcaloide (papavero, albero della coca).
In effetti, tutti gli stupefacenti naturali che portano ad una dipendenza sono estrattidapiantealcaloide,eccezzione fatta per l’alcool. Una pianta senza alcaloidi è inutilizzabile per l’estrazzione di stupefacenti che portano ad una dipendenza (mutatis mutandis : con una pianta che non contiene zucchero è impossibile produrre alcool). Questo fatto scientificamente averato è incontestato.
Risulta scientificamente incontestato che la pianta di canapa non contiene alcaloidi e che il cannabinol THC - il nome stesso lo dimostra - non è un alcaloide. Produrre una sostanza contenente alcaloidi e che crea una dipendenza, estraendola da una pianta di canapa è cosa impossibile. La sostanza attiva della canapa "resina dei peli giandolosi" (art. 1, al. 2, lettera b, ciffra 3, Lstup) non ha un potenziale di dipendenza in quanto non contiene alcaloidi (mutatis mutandis: una pianta che non contiene zucchero, non ha nessun potenziale di alcool). I prodotti a base di canapa non hanno nessuna capacità a creare una dipendenza. I giuristi devono tener conto di questa realtà farmacologicamente inevitabile ed incontestata; in effetti le preparazioni a base di canapa provocano dei cosi detti effetti stupefacenti (termine medicale e farmacologico significante: sonnolenza ed analgesia), possono dunque essere considerati come stupefacenti. Ma considerando che queste preparazioni non contengono alcaloidi, né possono creare una dipendenza, né sono tossicomanogeni e non possono dunque essere considerati stupefacenti ai sensi della LStup (art. 1); prova irefutabile di questa realtà v’è il fatto che tra i milioni di consumatori di canapa non si è mai trovato una vittima di dipendenza tossicologica (caso contrario per quanto riguarda la morfina, la nicotina e l’alcool).
Dire che i cannabinoidi contenuti nella canapa, onde l’alcaloide è assente, provocano effetti di dipendenza paragonabili agli alcaloidi contenuti nella cocaina o nella morfina, è un affermazione ascientifica paragonabile al pretendere che il pianeta Terra è piatto. Lo storico errore del legislatore federale è di aver considerato gli estratti e le preparazioni a base di canapa come alcaloidi, pertanto tossicomanogeni e dunque sufficentemente pericolosi per inserirli in una legislazione afferente alle sostanze a rischio ; quest’errore non si spiega nel bisogno di una sanità pubblica, inesistente, bensì dalle influenze esercitate dall’estero. In effetti, anche se la Svizzera non conosceva problemi con la canapa - "grazie alla mentalità relativamente sana degli svizzeri, (...), ugualmente grazie all’integrità dei funzionari dei cantoni e della Confederazione (...), in questo campo la Svizzera è un paese pulito" (Bollettino stenografico dell’Assemblea federale, 1951, pagina 616) - il legislatore federale ha introdotto tale quale, senza necessità, nella confusione e nella contradizione, delle norme legali inadeguate al paese: "Al visto del dilaguarsi, nel Nord America, della tossicomania, si tratta di essere sufficentemente armati per fermarne l’invasione alle nostre frontiere" (modificazione Lstup, rapporto, Bollettino stenografico dell’Assemblea federale, 1951, pagina 616). L’errore di ieri è oggi diventato una non-verità evidente per il giurista (lo è sempre stato evidente in medicina e nella farmaceutica).
Nei principi che creano il nostro stato di diritto si trova anche quello che vieta di nuocere ad altrui. Una non-verità riconosciuta in quanto tale non deve servire al giudice per farsi una convinzione e portarlo così a punire un giustiziabile. Oggi non è responsabile sostenere che le preparazioni o estratti di canapa sarebbero sostanze generatrici di tossicodipendenza similare a quella generata dall’abuso di sostanze alcaloidi. Bisogna ormai rifiutare l’errore commesso cinquant’anni fà, rifiutare di riprodurne gli stessi errori e così facendo di distanziarsi dalla repressione penale applicata alle preparazioni a base di canapa. In questo modo si metterebbe in pratica quanto promesso dal Consiglio federale già mezzo secolo fà. In effetti : "le preparazioni contenenti stupefacenti ma che non creano dipendenza, sono sotratte alla sorveglianza ufficiale". (Messaggio all’Assemblea federale, Foglio federale 1951, pagina 844).
Fortre di questa garanzia il legislatore aveva, nel 1951, incluso provisoriamente la canapa nella LStup a condizione che ne venisse esclusa se non dovesse produrre una dipendenza. "L’articolo 3 permette al Consiglio federale di sotrarre al controllo i prodotti che non portano ad una tossicomania. È la ragione percui la Commissione federale decise che la canapa andava considerata come stupefacente" (Bollettino stenografico dell’Assemblea federale, 1951, pagina 620, ad art. 2).
Un giudice penale svizzero non può certo essere autorizzato ad effetuare modifiche ad un testo di legge federale, ma nell’assenza di una Corte costituzionale può rifiutare l’applicazione di una disposizione della legge federale, se quest’ultima costituisce in modo manifesto un abuso di diritto.
L’applicazione della LStup nei casi riguardanti la canapa, non è oggi manifestamente che, un abuso di diritto che non deve più essere difeso : "L’abuso manifesto di un diritto non è protetto dalla legge" (articolo 2, alinea 2 del codice civile Svizzero).










